Statuto

Statuto Cooperativa Loppiano Prima

COOPERATIVA LOPPIANO PRIMA – SOCIETA’ COOPERATIVA

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA

ART.1

1.01 E’ costituita la società Cooperativa denominata: “COOPERATIVA LOPPIANO PRIMA – SOCIETA’ COOPERATIVA”.
1.02 La cooperativa è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto, dalle norme del titolo VI del libro V del codice civile ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società per azioni.

ART.2

2.01 La società ha sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI).
2.02 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del registro imprese.
2.03 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell’organo amministrativo.

ART.3

3.01 La società ha la durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO – REQUISITI MUTUALISTICI

ART.4

4.01 La Cooperativa non ha finalità speculative ed è retta da principi di mutualità prevalente ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.
Suo fine precipuo è il conseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, nonché il concorrere nel dare attuazione alla fraternità universale.
La Cooperativa intende perseguire i propri fini istituzionali attenendosi a principi di gestione, coerenti con il progetto ‘Economia di comunione’ nella libertà, ispirato al pensiero espresso nel 1991 da Chiara Lubich che indicò nella Cooperativa il suo prodromo e, in tal senso, farà propria la visione dell’Economia Civile per la quale la costruzione del bene comune richiede l’impegno dell’impresa a produrre congiuntamente valore umano, sociale ed economico. La centralità dell’uomo in ogni iniziativa della collettività, con particolare attenzione alle persone che non hanno le risorse per esprimere le loro potenzialità, la fraternità vissuta nell’ambiente di lavoro e la formazione di nuove generazioni alla cultura del dare nel mondo economico, sono i principi posti a base dell’organizzazione del lavoro e della gestione della cooperativa che avendo alle sue radici l’esperienza vissuta dai Volontari di Dio dell’Opera di Maria la propone a paradigma ai soci.
4.02 Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato,
beni e servizi della Cooperativa, nonché, se possibile e in aggiunta a quanto sopra, quella di offrire ai soci, nella fornitura dei servizi resi anche a terzi, condizioni di lavoro migliori, sia in termini qualitativi che economici rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. In tal modo infatti la cooperativa intende anche far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro e continuità di occupazione nonché una remunerazione dell’attività lavorativa prestata con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
4.03 La Cooperativa, nel perseguimento dei suoi fini, più dettagliatamente elencati al successivo art. 5, può operare in rapporto con altre cooperative, o comunque con altri organismi ed entità economiche e non, interessati alle stesse finalità espresse al primo capoverso e che perseguano, prevedendolo preferibilmente anche nel loro Statuto, la realizzazione dei principi di Economia di Comunione.
4.04 Nei rapporti mutualistici la società rispetta il principio della parità di trattamento salva la facoltà dell’Organo Amministrativo, in osservanza alle disposizioni di legge e del regolamento interno, di instaurare od eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse valutata la diversa condizione degli stessi, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. In ogni caso la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori possono instaurare con la cooperativa, all’atto della loro adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
4.05 La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART.5

5.01 In attuazione allo scopo mutualistico di cui all’articolo 4, la Cooperativa si propone di fornire servizi a qualsiasi comunità, organismo, ente, gruppo o cittadino che ne richieda la prestazione.
A tal fine essa potrà a titolo solo esemplificativo e non tassativo:
– organizzare corsi, convegni e incontri di formazione nell’ottica dello sviluppo di esperienze comunitarie e professionali in genere;
– provvedere alla produzione e pubblicazione di materiale, cartaceo e digitale, sia promozionale che informativo, per una migliore sensibilizzazione dello scopo sociale;
– concedere in affitto o con altre forme contrattuali gli immobili atti all’ospitalità comunitaria e non;
– acquistare e vendere immobili, ristrutturarli, ripararli o effettuare su di essi opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e concederli ai soci e/o terzi, in uso o in godimento, a titolo gratuito od oneroso;
– concedere in affitto o con altre forme contrattuali i propri immobili, a qualsiasi destinazione o uso adibiti, ivi compreso quello agricolo; priorizzando e rendendo formalmente evidente negli atti di affitto e/o contrattuali la condivisione, se del caso anche espressa statutariamente, del comune agire ispirato ai principi di Economia di Comunione riportati all’art.4;
– prendere e concedere in affitto aziende o rami d’azienda; tenendo sempre in evidenza quanto già espresso al precedente punto;
– erogare servizi di facility management, e quindi provvedere alla gestione di immobili di strutture di qualunque tipo dei loro impianti, quali ad esempio gli impianti di condizionamento, gli impianti elettrici, idraulici, d’illuminazione, ma anche i servizi di pulizia, ristorazione, giardinaggio, ecc.;
– gestire caffè bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, self$service, tavole calde e fredde, con somministrazione al pubblico in qualsiasi forma di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche; e comunque ogni attività connessa con la ristorazione in genere;
– gestire alberghi, pensioni, case vacanza, campeggi e attività di affitta camere;
– svolgere qualsiasi attività o servizio nell’ambito della ricettività turistica e/o congressuale e della realizzazione e gestione di strutture idonee all’ospitalità singola e comunitaria;
– organizzare e realizzare servizi di guida turistica, guida escursionistica e accompagnatore turistico, a piedi o con vettore;
– organizzare e realizzare itinerari turistici, visite guidate, escursioni a piedi o con vettore;
– svolgere servizi di trasporto di persone o cose in proprio e per conto terzi;
– svolgere attività di accompagnamento turistico;
– promuovere attività ricreative e culturali finalizzate a favorire l’aggregazione sociale;
– svolgere attività di promozione del territorio, del patrimonio storico, artistico e culturale in genere, nonché delle relative attività economiche, artigianali e commerciali;
– svolgere attività di promozione delle peculiarità enogastronomiche e artigianali;
– organizzare itinerari turistici e didattici, svolgere servizi di assistenza culturale e di ospitalità e della consulenza turistica in genere;
– organizzare e svolgere corsi relativi all’alimentazione, al benessere, alla cura del corpo, alla conoscenza di sé e all’ambiente;
– prestare ogni tipo di assistenza morale o materiale a favore di persone incapaci in tutto o in parte di provvedere alla cura dei propri interessi, anche in ragione dell’età avanzata o del precario stato di salute, fisica o psichica;
– raccogliere sponsorizzazioni per proprie iniziative;
– svolgere attività di consulenza aziendale e gestionale e di servizi alle aziende, ad istituti di ogni ordine e grado e a qualsiasi organismo collettivo;
– allestire e realizzare spettacoli e ogni attività ludico$artistica, in forma stabile o meno;
– progettare, realizzare ed installare scenografie ed allestimenti per manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, televisive e culturali in genere, manifestazioni informative ed artistiche in genere; gestire strutture di arte e spettacolo ivi compresi i teatri; realizzare strutture relativamente alla illuministica, alla fonica, alla macchinistica, all’attrezzistica, provvedere alla custodia, al facchinaggio e allo stipaggio;
– provvedere alla manutenzione di strutture destinate alla ricettività turistica e/o congressuale e alla manutenzione di strade (anche private e vicinali);
– svolgere attività vivaistica, o in generale di manutenzione del verde, procedere a piantumazioni di alberi ed arbusti ed eseguire interventi su scarpate e in generale su superfici di contenimento;
– svolgere attività di prevenzione, di stabilizzazione e di livellamento di terreni e di ogni altra superficie. Essa potrà inoltre richiedere l’utilizzazione di provvidenze disposte dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti e Organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
5.02 Potrà inoltre compiere ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa e finanziaria (quest’ultima intesa come attività non prevalente ma diretta unicamente al fine di realizzare l’oggetto principale, da svolgersi non nei confronti del pubblico e nei limiti di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385) mobiliare ed immobiliare, connessa allo scopo sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizzazione, ivi compresa: la stipulazione di mutui anche fondiari; la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a terzi, inclusi gli Istituti di credito.
5.03 La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, l’ammodernamento ed il potenziamento aziendale ai sensi darla Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
5.04 La Cooperativa può aderire, con delibera dell’Organo Amministrativo, ad altri Organismi economici, consortili o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, sociali, culturali, ricreative, sportive, cooperativistiche, di lavoro e di servizi nonché ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545$septies del codice Civile.
5.05 Potrà altresì assumere partecipazioni o costituire società o anche fondazioni (anche mediante conferimento di propri beni, mobili o immobili), aventi oggetto o scopo connesso od affine al proprio a scopo di stabile investimento e non di collocamento o al fine di meglio perseguire i propri fini istituzionali, in via non prevalente rispetto all’ oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell’oggetto o dello scopo sociale e con esclusione di ogni attività prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 ed esclusa l’attività di assunzione di partecipazioni esercitata nei confronti del pubblico a norma del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385.
5.06 Potrà inoltre ricevere contributi, sovvenzioni e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone fisiche.
5.07 La Cooperativa potrà infine ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normativa e regolamentari. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall’Assemblea. E’ in ogni caso vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
5.08 Ai sensi dell’articolo 2514, comma 1, del codice civile:
a) — è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci;
d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Ai fini delle lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell’assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari. Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E REGOLE PER L’ATTIVITA’ MUTUALISTICA

ART.6

6.01 Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
6.02 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano la capacità giuridica e le persone giuridiche i cui scopi e interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che si impegnino ad osservare e a favorire lo scopo mutualistico della cooperativa.
I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell’oggetto sociale.
6.03 In ragione dell’interesse alla loro formazione o inserimento nell’impresa, la Cooperativa potrà, ai sensi dell’articolo 2527, ultimo comma codice civile, creare categorie speciali di soci cooperatori. L’appartenenza del socio a questa categoria comporta l’ottemperanza agli obblighi di cui ai successivi articoli 7 e 8. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci, e non può altresì essere eletto nell’organo amministrativo della cooperativa e godere dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545$bis del c.c.. Trascorsi due anni dall’iscrizione il socio appartenente alla categoria speciale può essere ammesso a godere dei diritti spettanti ai Soci cooperatori ordinari qualora ne faccia richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per !‘ammissione.
6.04 Regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica. Lo scopo mutualistico della società si consegue $ laddove possibile e necessario – mediante l’instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale. Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all’atto dell’ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l’organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il regolamento mutualistico può prevedere l’adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa. La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche l’organizzazione aziendale. Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, prestazioni accessorie ai sensi dell’art. 2345 del codice civile. Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il regolamento mutualistico è approvato dall’assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto. Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall’assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

ART.7

7.01 Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda all’Organo Amministrativo. 7.02 La domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici del richiedente, l’indicazione dell’effettiva attività svolta, della condizione professionale, l’ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere nonché una dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa. La domanda di ammissione delle persone giuridiche deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale, copia dello statuto e l’indicazione dell’attività esercitata, estratto della delibera dell’organo competente a richiedere l’ammissione, unitamente all’accettazione dello statuto della cooperativa, nonché la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperative, l’ammontare delle quote che si vogliono sottoscrivere. 7.03 Il provvedimento di ammissione deve essere comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. 7.04 Entro lo stesso termine l’Organo Amministrativo deve comunicare all’interessato l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, il quale potrà chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ai sensi dell’articolo 2528 c.c..

ART.8

8.01 I soci sono tenuti a:
a) versare l’importo delle quote sottoscritte con le modalità e i termini fissati dall’organo Amministrativo;
b) versare l’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
c) osservare lo statuto ed i regolamenti interni nonché le delibere adot- tate dagli organi sociali;
d) partecipare alla vita sociale. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio è quello risultante dal libro soci.

TITOLO IV SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.9

9.01 La qualità di socio si perde per:
– recesso;
– esclusione;
– morte.

ART.10

10.01 Il socio può recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di:
(i) dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell’oggetto so- ciale;
(ii) impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
(iii) perdita dei requisiti previsti per l’ammissione;
(iv) trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.
10.02 Il recesso non può comunque essere parziale.
10.03 Per quanto concerne i termini e modalità del recesso, si applica la disposizione di cui all’articolo 2532 del codice civile.
10.04 Il recesso ha effetto, limitatamente al rapporto sociale dalla co- municazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa decisione dell’Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

ART. 11

11.01 E’ escluso dalla società il socio che:
(i) non esegue in tutto o in parte il versamento relativo alle azioni sotto$ scritte
(ii) non osserva le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali o le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;
(iii) sia sottoposto a procedure concorsuali;
(iv) senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre assemblee consecutive;
(v) che in qualunque modo arrechi danno alla cooperativa.
11.02 Il socio è altresì escluso negli altri casi di cui all’articolo 2533 c.c., con le modalità, nei termini e con gli effetti ivi indicati. 11.03 Oltre ai casi sopra indicati, può essere escluso dalla società:
a) — il socio cooperatore che, richiesto dalla cooperativa, rifiuti di stipulare con la medesima un contratto di lavoro;
b) — il socio lavoratore relativamente al quale sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento. Ai sensi dell’art. 2533, ultimo comma, del codice civile, il rapporto di lavoro tra socio escluso e cooperativa si scioglie con effetto immediato per effetto dell’esclusione. L’iscrizione del socio cooperatore nelle liste di collocamento, ai fini dell’erogazione dei trattamenti di disoccupazione, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa.

ART. 12

12.01 In caso di morte del socio, agli eredi o ai legatari spetta la liquidazione delle azioni interamente liberate del ‘de cuius’ ai sensi del successivo articolo 13.
12.02 Se l’erede o legatario è unico ed in possesso dei requisiti necessari, l’Organo Amministrativo ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART.13

13.01 La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
13.02 La liquidazione della partecipazione sociale, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene in base al valore nominale delle quote entro 180 (centoottanta) giorni dalla approvazione del bilancio. La liquidazione comprende anche il soprapprezzo eventualmente versato qualora sussista nel patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2545 quinquies del c.c..
13.03 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto qualora il rimborso non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. In tal caso, il relativo capitale è destinato con delibera dell’Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

ART. 14

14.01 Le azioni dei soci cooperatori non sono trasferibili con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall’Organo Amministrativo.
14.02 Per quanto concerne i termini e le modalità di trasferimento si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2530 del codice civile.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 15

15.01 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all’articolo 2526 del codice civile.
15.02 Rientrano in tale Categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 nonché le quote di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.
15.03 Sono ammessi come soci finanziatori sia persone fisiche che persone giuridiche nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
15.04 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

ART. 16

16.01 I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale e possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili dal valore nominale di Euro 500 (cinquecento) cadauna. Ogni socio finanziatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 3 (tre). Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari, essendone esclusa l’emissione.

ART. 17

17.01 Salvo diversa disposizione adottata dall’assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite previo gradimento dell’Organo Amministrativo.
17.02 Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
17.03 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio finanziatore che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio finanziatore potrà vendere a chiunque.

ART. 18

18.01 L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con delibera dell’assemblea con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione, l’eventuale esclusione o limitazione motivata dall’organo amministrativo del diritto di opzione dei soci coo$ peratori sulle quote emesse, il termine minimo di durata del conferimento.
18.02 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall’assemblea in sede di emissione, fermo restando le limitazione al tasso di remunerazione previste dalla Legge.
18.03 Se ricorrono le condizioni previste dalla Legge i soci finanziatori sono costituiti in assemblee separate secondo le modalità indicate dall’articolo 2541 c.c..

ART.19

19.01 A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto; tuttavia i voti complessivi attributi ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
19.02 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

ART.20

20.01 La cooperativa potrà emettere obbligazioni ordinarie con delibera dell’organo amministrativo e obbligazioni convertibili con delibera dell’assemblea straordinaria.
20.02 Si applicano tutte le disposizioni della sezione VII, Capo V, del Libro V del codice civile.

TITOLO VI
PATRIMONIO

ART.21

21.01 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti a sono rappresentate da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di Euro 25 (venticinque).
21.02 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, essendone esclusa l’emissione.

ART.22

22.01 Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale variabile e formato:
– dai conferimenti dei soci cooperatori;
– dai conferimenti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione potenziamento aziendali e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
b) da ogni altro versamento effettuato dai soci e da ogni contributo, corrispettivo o liberalità che a qualsiasi titolo verrà effettuato a favore della Cooperativa;
c) dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e comunque da tutte le riserve costituite dall’assemblea o previste dalla legge.
22.02 Le riserve non possono distribuirsi tra i soci cooperatori durante la vita della società né al momento del suo scioglimento.

ART. 23

23.01 Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART.24

24.01 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
24.02 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
a) non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale ordinaria;
b) una quota, nella misura e con le modalità previste per legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
24.03 Gli avanzi netti che residuano potranno essere cosi destinati:
(i) a riserva indivisibile;
(ii) a remunerazione delle azioni in possesso dei soci sovventori, con un tasso di interesse comunque non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi così come stabilito dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative;
(iii) quali dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dalla legge e comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(iv) quali dividendi ai soci finanziatori, esclusi i soci sovventori, nei limiti stabiliti dall’Assemblea; è in ogni caso vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(v) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato secondo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge n. 59/1992.

ART. 25

25.01 I ristorni vengono ripartiti tra i soci cooperatori nella misura stabilita dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio e comunque proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
25.02 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, tenuto conto della qualità e della quantità degli scambi mutualistici dei soci. In ogni caso, la misura del ristorno deve essere proporzionata all’ammontare degli acquisti di beni o servizi effettuati nell’anno da ogni singolo socio.
25.03 L’Assemblea nella delibera di distribuzione dì ristorni ai soci potrà avvalersi delle facoltà previste dall’ultimo comma dell’articolo 2545 sexies del codice civile.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

ART.26

26.01 L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
26.02 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’assemblea ordinaria:
a. l’approvazione del bilancio;
b. la nomina e la revoca degli amministratori;
c. laddove obbligatorio o sia ritenuto opportuno, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
d. la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
e. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
f. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
g. l’adozione dei regolamenti elaborati dall’Organo Amministrativo per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa e i suoi rapporti con i soci.
26.03 L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ART.27

27.01 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall’articolo 38 del presente statuto;
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;
d. l’emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi.
27.02 L’attribuzione all’organo amministrativo di delibere che per legge spettano all’assemblea non fa venire meno la competenza principale dell’assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ART. 28

28.01 L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centoot tanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale se ricorrono le condizioni di cui all’art. 2364 del codice civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.
28.02 L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell’Unione Europea o nella Città del Vaticano.
28.03 L’avviso di convocazione deve indicare:
– il luogo in cui si svolge l’assemblea;
– la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
– le materie all’ordine del giorno;
– se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell’articolo 36 del presente statuto;
– le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
28.04 L’avviso deve essere affisso nella sede sociale quindici (15) giorni precedenti la data della convocazione, fermo restando che in alternativa o anche in aggiunta alla suddetta modalità l’assemblea potrà essere regolarmente convocata anche con avviso ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, oppure mediante pubblicazione sul sito internet della Cooperativa o ancora a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione da parte di ciascun soggetto avente diritto al voto, e comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

ART. 29

29.01 Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell’ adunanza precedente l’assemblea non risulti costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono essere indette entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.
L’avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.
29.02 L’assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell’assemblea di precedente convocazione.

ART. 30

30.01 Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo ammini strativo e dei componenti dell’organo di controllo.
30.02 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussio ne (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 31

31.01 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all’adunanza.
31.02 L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all’adunanza; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all’adunanza.
31.03 Le deliberazioni concernenti (i) le modifiche dell’oggetto sociale, (ii) la trasformazione della società in cooperativa a mutualità non prevalente, devono essere adottate in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

ART. 32

32.01 Possono intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
32.02 Ogni socio, cooperatore e finanziatore, ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

ART.33

33.01 I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. I delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.
33.02 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee: non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
33.03 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l’ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
33.04 Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.
33.05 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società e delle società controllate, ancorché soci.

ART. 34

34.01 L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
34.02 L’assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
34.03 Spetta al presidente dell’ assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’ assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
34.04 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART.35

35.01 L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
35.02 E’ ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 36 del presente statuto.
35.03 L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
(i) sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
35.04 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall’assemblea.

ART. 36

36.01 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:
a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservare agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
b) qualora l’avviso di convocazione non lo prevede il voto per corrispondenza non è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l’esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
– al momento della costituzione dell’assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
– al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all’assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l’astensione, il voto contrario e l’adesione alle proposte di voto espresse dall’organo amministrativo o da altro azionista;
h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre di un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall’assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell’esercizio dei propri diritti.

ART. 37

37.01 Se si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2540 c.c., l’assemblea generale dei soci (ordinaria o straordinaria) dovrà essere preceduto da Assemblee separate. Tra l’assemblea speciale e l’assemblea generale dovranno decorrere non meno di 24 ore. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate secondo le modalità e i termini previsti per l’assemblea generale. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo ove si terranno le singole assemblee separate, l’elenco delle materie da trattare — che dovranno coincidere on quelle poste all’ordine del giorno dell’assemblea generale — nonché l’invito a votare per l’elezione dei delegati all’assemblea generale.
Allo scopo di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci sono raggruppati in sezioni. Ciascuna sezione comprende i soci in numero non inferiore a 500. Qualora i soci di una sezione si riducano ad un numero minore di 300, saranno, dal Consiglio di Amministrazione, assegnati alla sezione più vicina. Spetta al Consiglio di Amministrazione identificare i criteri, di tipo geografico, per residenza dei soci, per appartenenza dei soci a specifiche categorie in base ai quali vengono composte le assemblee separate.

TITOLO IX

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 38

38.01 La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
38.02 Sono inoltre attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze:
a) l’istituzione e soppressione di sedi secondarie e amministrative;
b) l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
c) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
e) adesione ad organismi consortili od altri enti;
f) l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci.

ART. 39

39.01 Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2390 del codice civile salvo diversa determinazione dell’assemblea in sede di nomina.

ART.40

40.01 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri.
40.02 La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. L’amministratore unico deve essere socio cooperatore.
40.03 Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore a due e comunque in numero non superiore ad un terzo del totale degli amministratori. Per la nomina del rappresentante si procederà con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell’assemblea; per l’approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi.
40.04 Spetta all’assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell’ organo amministrativo.
40.05 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultima esercizio della loro carica. Gli amministratori non possono cumulare in questa o altre società cariche che per numero ed impegno rendano difficoltoso il corretto espletamento delle mansioni affidate; sulla base ditale previsione, gli incarichi devono essere formalmente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto comporta la decadenza dall’ufficio di Amministratore.
40.06 Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri possono provvedere a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
40.07 Se per qualsiasi causa venisse mancare la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l’art. 2386 del codice civile.
40.08 Qualora vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART.41

41.01 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia
provveduto l’assemblea.
41.02 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni.
41.03 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ART. 42

42.01 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all’articolo 2381 codice civile, parte della proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
42.02 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
42.03 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
42.04 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’articolo 2381 e 2544 c.c..
42.05 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all’organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.
42.06 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

ART. 43

43.01 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale, ove nominato, o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.
43.02 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.
43.03 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
43.04 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
43.05 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
43.06 E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento tramite teleconferenza o strumenti audiovisivi.
In tal caso, devono sempre e comunque essere assicurate:
– la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
– la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione.
La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
43.07 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
43.08 Lo riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall’amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
43.09 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 44

44.01 L’amministratore unico ha la legale rappresentanza della società.
44.02 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la legale rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e agli amministratori delegati nei limiti della delega.
44.03 La legale rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

ART. 45

45.01 Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall’assemblea.
45.02 Ove non determinato dall’assemblea, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall’assemblea.
45.03 L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tuffi gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche.
45.04 L’assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme riputate idonee una indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO X

CONTROLLI

ART. 46 – Collegio sindacale.

ART. 46 – Collegio sindacale.
46.01 Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E’ in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall’assemblea dei soci; essi durano in carica per tre esercizi e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è
nominato dall’assemblea. Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
46.02 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto ed i principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. Esso deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni ed è regolarmente costituito con almeno la maggioranza di sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per la adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47 – Controllo contabile.

47.01 Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell’articolo 2409-bis, comma 1 c.c., da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
47.02 L’incarico ha durata di tre esercizi e la revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale ove nominato.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

ART. 48

48.01 In qualunque caso di scioglimento della società, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
48.02 L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come già previsto dall’art. 5.08 lett. d) del presente Statuto.

ART. 49

49.01 Il funzionamento tecnico e amministrativo della società, nonché i rapporti tra i soci e la cooperativa, potranno essere disciplinati da apposito regolamento interno, predisposto dall’Organo Amministrativo e approvato dall’Assemblea ordinaria.

Restiamo in contatto

+39 055 8336343

info@loppianoprima.it

Loc Tracolle, 2 - Loppiano Figline e Incisa Valdarno (Firenze)